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Agevolazioni fiscali
Ristrutturazioni edilizie 

L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.

La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo di Iva.

Alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito

Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121 del Dl 34/2020; Dl 11/2023Dl 212/2023Dl 39/2024) , i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta

  • per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.

Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo

  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo

  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo; al cessionario correntista non è consentito effettuare, a sua volta, un’ulteriore cessione.

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.

Riqualificazione energetica

L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.

Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari

  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Interventi condominiali

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse.

Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito

Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121, Dl 34/2020; Dl 11/2023), gli aventi diritto all’agevolazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta

  • per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.

Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo

  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo

  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo; al cessionario correntista non è consentito effettuare, a sua volta, un’ulteriore cessione.

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Il divieto non si applica in determinati casi particolari (articolo 2, Dl 11/2023).

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